Art. 1.

      1. L'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, è abrogato. Conseguentemente la società CONI Servizi Spa, costituita ai sensi del medesimo articolo 8, è sciolta alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale alle dipendenze della società CONI Servizi Spa, è trasferito al CONI, il quale succede, altresì, in tutti i rapporti facenti capo alla medesima società sciolta ai sensi del comma 1.
      3. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive sono stabilite le modalità per procedere agli adempimenti correnti strettamente connessi al trasferimento al CONI dei rapporti di cui al comma 2 e a garantire la continuità delle attività e delle obbligazioni intraprese dalla società CONI Servizi Spa.
      4. È fatto salvo l'utilizzo delle risorse previste dal comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'adempimento delle obbligazioni trasferite al CONI a seguito dello scioglimento della società CONI Servizi Spa e degli oneri direttamente connessi a garantire la successione nei rapporti della medesima società.